Cecilia frequenta il corso Magistrale WACOMA – Water and Coastal Management al Campus Unibo di Ravenna per conseguire la Laurea in Science and Technologies for Environmental Sustainability.
In maggio 2024, muore improvvisamente a 25 anni.
La Associazione è dedicata alla sua memoria e persegue scopi a lei cari:
- crea attività di coinvolgimento diretto del tipo “citizen science”.
- si impegna ad elargire borse di studio per tesi di laurea magistrale in Scienze e Tecnologie per la sostenibilità ambientale, curriculum internazionale Water & Coastal Management (WACOMA) e curriculum Analisi e Gestione dell’Ambiente (AGA), Campus Unibo di Ravenna
- promuove azioni per la salvaguardia dell’ambiente costiero e marino
- raccoglie fondi da destinare ad attività di divulgazione scientifica, comunicazione ambientale, editoriali, documentaristiche
Statuto
Associazione Cecilia Bellezza
ART.1
E’ costituita, ai sensi del D.Lgs. 117/2017 del codice civile per quanto compatibile e delle leggi vigenti in materia, l’associazione denominata “Associazione Cecilia Bellezza”, di seguito denominata “Associazione”.
La denominazione sociale dell’Associazione, una volta ottenuta l’iscrizione nella sezione Enti del Terzo Settore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o equivalenti, sarà integrata automaticamente con le parole “Ente del Terzo Settore” e diventerà “Associazione Cecilia Bellezza Ente del Terzo
Settore”.
L’Associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all’art. 2.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
Il Consiglio Direttivo può stabilire l’istituzione di sezioni locali dell’associazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.
L’Associazione opera sul territorio della provincia di Perugia, di quello regionale, limitrofo ed extraregionale aderendo anche a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali.
La durata dell’Associazione è illimitata.
ART. 2
L’Associazione, persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale con riferimento all’art. 5 del D. Lgs. 117/2017, tra cui (eliminare l’attività non d’interesse):
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli
animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
g) formazione universitaria e post-universitaria;
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
L’ Associazione intende supportare e sostenere attività di salvaguardia ambientale, privilegiando territori marittimi e costieri. L’Associazione, in accordo con l’Università degli Studi Bologna, intende finanziare Borse di Studio e/o Premi di Laurea nell’ambito di ricerche scientifiche relative alla biologia marina, alla salvaguardia delle coste e all’oceanografica.
L’ Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con
apposito Decreto ministeriale.
L’ Associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 117/2017.
Le attività di cui sopra sono svolte dall’ Associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei propri aderenti, la cui attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall’ Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.